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Statuto dell’Associazione di Volontariato  « IDEE ED ESPERIENZE »

 


 


TITOLO I


ART. 1

Denominazione e sede



L' Associazione denominata IDEE ed ESPERIENZE con sede in provincia di Bologna, in Granarolo dell'Emilia, è costituita ai sensi della Legge 266/91 quale Associazione di volontariato: essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e pertanto opera, ispirandosi ai principi del libero associazionismo e della solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza socio-assistenziale.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; l’Associazione non ha scopo di lucro.

Essa svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.



ART. 2

Statuto e regolamento



L' Associazione IDEE ed ESPERIENZE -onlus-  è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno che successivamente sarà proposto dal Consiglio Direttivo all' approvazione dell'assemblea degli aderenti, disciplinerà, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.



ART. 3

Finalità dell'associazione



L'Associazione IDEE ed ESPERIENZE -onlus- opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e svolge la propria attività al fine di raggiungere i seguenti scopi:


a) Favorire l'autonomia e l'indipendenza delle persone disabili attivando percorsi di autonoma ricerca di valori e di reciproco aiuto sociale facendo partecipare i soci e le persone a cui è dedicata l’attività istituzionale agli obiettivi della mutualità, della solidarietà civile ed ai principi della libera e spontanea associazione;


b) Promuovere e gestire attività rivolte al tempo libero, ludico-ricreative, socializzanti ed aggregative oltre che socio assistenziali attraverso, per es., laboratori ricreativi ed artistici in genere, teatrali, musicali, sportivi, ecc.


c) Promuovere e realizzare la formazione educativa e culturale delle persone disabili e non, e di coloro che operano nel campo sociale;


d) Raccogliere, produrre e diffondere le documentazioni riguardanti l'handicap e l'emarginazione, comprese le attività ad esse collegate, che affrontino e facciano conoscere i problemi dei disabili affinchè siano considerati e visti come persone e cittadini, cioè, soggetti di diritto.


La realizzazione delle attività istituzionali potrà avvenire anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni, Enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione o con attività in convenzione con Enti o Istituzioni Pubbliche.



L'Associazione non avendo scopo di lucro, destina tutte le sue risorse al perseguimento delle finalità istituzionali.

 


ART. 4

Ammissione



Possono aderire all' Associazione tutte le persone fisiche, italiane o straniere, maggiorenni e con piena capacità di agire che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'Organizzazione e che possono così impegnarsi concretamente a realizzarle secondo il seguente Statuto..


Sono aderenti all'associazione:


-  i soci fondatori

-  i soci ordinari

-  i soci onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.


Sono soci onorari coloro che hanno prestato un contributo patrimoniale significativo ovvero che hanno contribuito con l'impegno personale, in termini ritenuti particolarmente rilevanti da parte del Consiglio Direttivo.


I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa; non possono assumere cariche direttive nell’Associazione e possono partecipare alle assemblee con parere consultivo, ma senza diritto di voto.


La qualità di socio onorario può coesistere con quella di ordinario qualora l'interessato intenda partecipare pienamente alla vita associativa subordinandosi ai doveri e beneficiando dei diritti dei soci.


L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata, previa presentazione al Consiglio Direttivo di domanda scritta da parte del richiedente, in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.


Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.


Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.


L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta nè accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.



ART. 5

Diritti



L'adesione all'associazione comporta  ai Soci fondatori e ordinari i seguenti diritti:

a) diritto al voto, per:


- l'approvazione e la modifica dello Statuto nonchè per le altre attribuzioni assembleari;


- l'approvazione e la modifica dei regolamenti;


- l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;


- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;


b) diritto di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione;


c) diritto di accedere alle cariche associative;


e)  diritto a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.



ART. 6

Doveri



I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento dell'Associazione  oltre alle delibere assunte dagli Organi Sociali (Assemblea dei Soci e Consiglio Direttivo) e devono prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.


Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.


I soci devono pagare la quota associativa annuale nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.



ART. 7

Esclusione



La qualità di socio viene meno per:


a) causa morte


b) recesso


c) morosità nel pagamento delle quote associative


d) esclusione


e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione.


Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato.


Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.


L'esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio:


a)    che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b)    che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

c)    che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare, gravi danni, anche morali all’Associazione;


In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima Assemblea dei Soci utile.


L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.


Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, neanche parziale della quota versata per l’anno di uscita.



ART. 8

Gli organi dell'associazione



Sono organi dell'associazione:

1) l'Assemblea

2) il Consiglio Direttivo

3) il Presidente


L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.


Tutte le cariche sociali sono gratuite come pure tutte le prestazioni fornite dagli aderenti.



ART. 9

L'Assemblea



1)  Composizione


L'Assemblea è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti gli aderenti all'associazione.


L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.


L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione: essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo.


Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Possono partecipare all'Assemblea anche faigliari di Soci senza diritto di parola.




2)  Convocazione


L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile).


L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati: in questo caso la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.


Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio avente diritto al voto da spedirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l’ordine del giorno, nel luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.


In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le Assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.


L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.



3)  Competenze dell'Assemblea


I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:


-  provvedere alla elezione del Consiglio Direttivo;


- stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;


- deliberare sulle modifiche dello Statuto;


- approvare i regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;


- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;


- deliberare l’esclusione dei soci dell’Associazione;


- esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione dei nuovi associati.



4)  Validità dell'assemblea


L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega.


In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega, salvo quanto previsto per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.



5)  Validità delle deliberazioni


Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo la delibera in merito a modifiche statutarie ed eventuale scioglimento.


Le deliberazioni di modifica dello statuto dell'Associazione sono valide solo se è presente almeno un terzo dei Soci e se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei presenti.


La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.


Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti.



ART. 10

Il Consiglio Direttivo


1)  Composizione


Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'assemblea, da un numero dispari minimo di cinque a un numero massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti per una o più volte.



2)  Funzioni del Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto,fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:


-    la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea, in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;


-    la elezione al suo interno di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Tesoriere;


-    la delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione;


-    la predisposizione annuale del bilancio consuntivo;


-    la determinazione dell'importo della quota sociale annuale.



Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.




3)  Validità


Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.


Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.


Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal VicePresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.


Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.


Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.


Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.


Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.


Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.



ART. 11

Il Presidente



Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per una o più volte.


Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il suo mandato può essere revocato dai Soci in Assemblea nel caso in cui venga effettuata una votazione in merito approvata dalla metà più uno dei presenti. In tale circostanza, all'Assemblea, devono essere presenti o rappresentati almeno la metà degli aderenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:



- curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo della Associazione;


- verificare il rispetto dello Statuto e del Regolamento;


- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;


-  sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.


In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.


In caso di dimissioni, spetta al VicePresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.



ART. 12

Il Tesoriere



Il Tesoriere cura la gestione della cassa e tiene idonea contabilità dell'Associazione, effettuando le relative verifiche e controlli. Predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo.

 


ART. 13

Patrimonio



Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

 


ART. 14

Donazioni e lasciti



Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.


I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.


Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.



ART. 15

Entrate



L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:


a)    contributi degli aderenti;

b)   contributi di privati;

c)    contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d)   donazioni e lasciti testamentari;

e)    rimborsi derivanti da convenzioni;

f)     entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g)    redditi derivanti dalla gestione del patrimonio.

 


ART. 16

Bilancio consuntivo



Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.


Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo  sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.


Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

 


ART. 17

Divieto di distribuzione



All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'Associazione sia all’atto dello scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 


ART. 18

Scioglimento



In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti di volontariato operanti in identico od analogo settore.

 


ART. 19

Rinvio alle leggi



Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

 

Associazione "Idee Ed Esperienze" Via S. Donato, 74/5 40057 Granarolo dell'Emilia (Bo) - Cel. 339/3008650 - info@idee-esperienze.org